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LA STAMPA
27 luglio 2006
Giro di vite sulle intercettazioni
Pronto il disegno di legge Mastella: pene più severe per chi viola il segreto
SARA’ PRESENTATO DOMANI: IN TUTTI I CASI LE CONVERSAZIONI CHE NON INTERESSANO I PROCEDIMENTI IN CORSO DOVRANNO SPARIRE DAI FASCICOLI

di Guido Ruotolo

ROMA. Esattamente un anno fa, (erano i tempi di «ti darei un bacio in fronte» di Fiorani e Fazio) l’allora presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, annunciò che sarebbe intervenuto in via d’urgenza per regolamentare le intercettazioni telefoniche. Un anno dopo, domani, il ministro di Giustizia, Clemente Mastella, porterà in Consiglio dei ministri il suo disegno di legge sulla materia. Fatta salva la volontà di garantire agli investigatori la possibilità di utilizzare lo strumento delle intercettazioni, ribadito il diritto di informazione e di tutela della riservatezza dei cittadini, il disegno di legge interviene per limitare agli investigatori e agli inquirenti l’utilizzo di questo strumento, per tutelare la segretezza delle intercettazioni e per punire la loro pubblicazione.

Indagini riservate

Il testo Mastella, composto da 15 articoli, introduce diverse novità. Intanto sullo stesso regime di riservatezza delle indagini. L’articolo 1 interviene sulla pubblicazione degli atti processuali (non solo le intercettazioni), introducendo il divieto di pubblicare gli atti del fascicolo del pm o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto. Dell’ordinanza di custodia cautelare, una volta notificata all’indagato, si potranno pubblicare soltanto i suoi contenuti. Gli atti del fascicolo del pm potranno essere pubblicati soltanto dopo la sentenza di appello, mentre oggi il divieto vige soltanto fino alla sentenza di primo grado.

Il gip potrà autorizzare le intercettazioni soltanto motivando l’esistenza di gravi indizi di reato e la loro indispensabilità per la prosecuzione delle indagini, pena la loro inutilizzabilità. La loro durata è fissata in quindici giorni prorogabili per un massimo di tre mesi. Le intercettazioni ambientali non potranno essere prorogate più di due volte, salvo l’emergere di nuovi elementi espressamente indicati.

La gestione

Il provvedimento del Guardasigilli tende a razionalizzare e a responsabilizzare la gestione dei centri di intercettazione. Saranno i procuratori generali e i procuratori della Repubblica territorialmente competenti ad avere i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione di questi centri, che avranno sede presso le procure o i servizi di polizia giudiziaria, nominando dei funzionari responsabili di questi centri e del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti. Questi responsabili dovranno comunicare al procuratore della Repubblica ogni due mesi l’elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi.

Il disegno di legge introduce nuove norme procedurali per garantire il diritto alla difesa degli indagati, fissando nuove modalità per la stessa trascrizione delle intercettazioni. Non potranno essere più trascritte parti di conversazioni riguardanti persone o fatti estranei alle indagini. Dovrà essere il pm ad autorizzare la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere corredata dal numero delle pagine stampate. La trasmissione di dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici, cartacei o per via telematica deve essere sempre corredata dall’indicazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell’ora di trasmissione e di ricezione. Terminate le indagini preliminari, il pm deve informare, in busta chiusa, i soggetti che sono stati intercettati delle comunicazioni telefoniche che non saranno utilizzate, anche nel caso in cui si tratta di non indagati. I verbali e le intercettazioni non acquisiti agli atti del giudice sono sempre coperti da segreti.

In carcere chi rivela

Il testo Mastella inasprisce le pene per chi viola il segreto. Da sei mesi a tre anni di carcere per chi rivela indebitamente notizie coperte da segreto. Se chi viola il segreto per colpa, ovvero senza dolo, la pena si riduce a un massimo di un anno. Se invece a commettere il reato è un pubblico ufficiale la pena è da uno a cinque anni di carcere in caso di dolo, da sei mesi a due anni in caso di colpa. Chi, dopo aver rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto di divulgazione imposto dal pm, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Stessa pena per chi entra in possesso illecitamente di documenti coperti da segreto. Nel disegno di legge viene modificato il codice della privacy introducendo sanzioni a carico di chi ha commesso illeciti per finalità giornalistiche. Chi viola il codice deontologico pubblicando atti coperti dal segreto, dati sensibili che riguardano anche minori, rischia una multa da tremila a diciottomila euro (nei casi gravi da diecimila a sessantamila euro). Di questa violazione risponde il direttore o il vicedirettore responsabile, nei casi in cui è palese l’omissione di controllo.

INES TABUSSO