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Stop ai lacrimogeni

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    SniperRM
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    00 11/07/2006 20:08
    Cosa ne pensate di questa agenzia di stampa?
    Cassazione: stop ai lacrimogeni nelle manifestazioni, vere e proprie armi da sparo
    Stop ai lacrimogeni utilizzati ''nelle manifestazioni di piazza''. Le bombolette spray contenenti gas lacrimogeno, sancisce la Corte di Cassazione, sono da equiparare a delle vere e proprie ''armi da sparo'' contenenti ''sostanza ad effetto irritante idonea a recare offesa alla persona''.

    (Data: 10/07/2006 - Autore: Adnkronos)


    Penso che dovrebbe essere letta la motivazione della sentenza e la causa che ha portato ad essa...ma a me pare stiano talpando sempre più le ali al vostro utilissimo operato. Mi riferisco al Reparto Mobile in special modo ma anche a tutti quelli che fanno OP.
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    00 11/07/2006 22:57
    Re:

    Scritto da: SniperRM 11/07/2006 20.08
    Cosa ne pensate di questa agenzia di stampa?
    Cassazione: stop ai lacrimogeni nelle manifestazioni, vere e proprie armi da sparo
    Stop ai lacrimogeni utilizzati ''nelle manifestazioni di piazza''. Le bombolette spray contenenti gas lacrimogeno, sancisce la Corte di Cassazione, sono da equiparare a delle vere e proprie ''armi da sparo'' contenenti ''sostanza ad effetto irritante idonea a recare offesa alla persona''.

    (Data: 10/07/2006 - Autore: Adnkronos)


    Penso che dovrebbe essere letta la motivazione della sentenza e la causa che ha portato ad essa...ma a me pare stiano talpando sempre più le ali al vostro utilissimo operato. Mi riferisco al Reparto Mobile in special modo ma anche a tutti quelli che fanno OP.



    ora la cerco alla fonte.
    scritta così.. [SM=x165065]
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    SniperRM
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    00 11/07/2006 23:12
    Re: Re:

    Scritto da: bumper73 11/07/2006 22.57


    ora la cerco alla fonte.
    scritta così.. [SM=x165065]


    Spero tu riesca presto a fornire chiarimenti in merito!
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    webcop
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    00 12/07/2006 00:07
    Attendo news in merito per poter esprimere un parere più pertinente. Forse si riferisce alle bombolette pepper-spray, ma se anche fosse così sobbalzo. Ovvio che sono "atte ad offendere" come tutte le "armi" (anche se equipararle a quelle da sparo mi sembra assurdo, il potenziale offensivo è assai differente, c'é un abisso), quindi mi chiedo: quali strumenti si dovrebbero/potrebbero utilizzare in tali frangenti ? Ok, vediamo se riusciamo a saperne di più. [SM=x165050]
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    00 12/07/2006 02:05
    non sono riuscito a trovare nulla, tranne le esatte e precise parole del topic.
    che sono oltremodo confuse.

    non sono un tecnico dell'OP nè tantomeno un esperto di questo genere di cose..però una cosa sono i candelotti sparati dal GL, ovvero quelle cariche da 40 mm che vengono lanciate a distanza come un normale proiettile e poi producono per combustione i noti effetti fumogeni, e una cosa sono gli spray, di qualsiasi formato, che contengano gas o liquidi lacrimogeni (diversi a mio modo di vedere dagli urticanti)
    nel primo caso si tratta di arma di reparto, di regolare dotazione, e quindi non si discute. (quantomeno in cassazione, spero)
    nel secondo, anche. si tratta di dotazioni di reparto!
    a genova 7/01 ne ho visti di diversi tipi e formati, così come in altre occasioni, soprattutto portati dai cc dei batt. mobili.
    si tratta di vere e proprie bombolette di vari formati (dal modello "deodorante" a quello "estintore") che contengono lo stesso principio attivo dei lacrimogeni da lancio.
    e qui nasce il primo dubbio.
    ovvero, mi pare di ricordare una certa differenza tra CS e altre miscele. e mi pare di ricordare che gli effeti siano diversi. e non solo, ci sarebbero differenze anche nella classificazione dei gas.

    altra cosa sono tutti quei prodotti che si possono acquistare individualmente e che se in libera vendita, non credo che possano contenere gas o liquidi lacrimogeni, tantomeno CS:
    invece possono contenere liquidi a base di estratti di peperoncino, che al momento non mi sembra che siano illegali. e quindi il porto degli stessi da parte di un operatore di polizia non credo che costituisca alcunchè di censurabile, come l'eventuale utilizzo a scopi difensivi.

    oltre a ciò, la sentenza, riportata solo dallo studiocataldi, parla di "manifestazioni di piazza" (e negli altri servizi?);
    sempre virgolettato equipara lo spray ad "arma da sparo" il che mi sembra del tutto atecnico.

    la sentenza non si trova, le poche righe riportate da sniper è tutto quello che al momento abbiamo a disposizione.

    non credo che su questo si possa dire altro.
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    00 12/07/2006 02:15
    a amrgine della questione mi sembra interessante questa sentenza:

    IMPUTATO
    del reato di cui all’art. 4 L. 110/1975 per aver portato fuori della propria abitazione e senza giustificato motivo una bomboletta spray recante la scritta “Pfeffer KO Pfeffer, contenente sostanza accecante-irritante per gli occhi.
    Accertato in Brunico il 4-8-2001

    MOTIVI DELLA DECISIONE
    Le bombolette contenenti sostanze irritanti rientrano in linea di principio tra le armi proprie la cui detenzione illegale e il cui porto sono puniti a norma degli articoli 697 e 699 C.P. Trattasi invero di strumenti contenenti gas lacrimogeni, quali il CN o il CS, i quali in elevata concentrazione e quantità possono persino ricadere nella categoria degli aggressivi chimici. E una bomboletta contenente un quantitativo consistente di queste sostanze diventa un’arma vera e propria in quanto non ha altra destinazione che quella di rendere incapaci di reagire altre persone per scopo di aggressione o di difesa personale. Inoltre questi due gas su soggetti sensibili o in caso di applicazione troppo ravvicinata, possono provocare danni fisici ben più gravi di una temporanea irritazione.
    Meno problematiche sono le bombolette contenenti olio di peperoncino (OC) il quale irrita soltanto, ma si è dimostrato incapace di produrre danni permanenti.
    In molti paesi queste bombolette sono state liberalizzate a condizione che la concentrazione di CN e CS sia molto bassa (al di sotto del 10%, mentre che le bombolette per scopi di polizia hanno concentrazioni del 60%) e che sia limitato il quantitativo di miscela contenuto nella bomboletta (di solito inferiore a 100 millilitri). Non sono stati posti limiti per l’olio di peperoncino.
    Anche in Italia si è posto il problema di stabilire quale fosse il limite di lesività di questi oggetti, vale a dire quale fosse la concentrazione e il quantitativo di sostanza irritante al di sotto della quale non si poteva parlare più di effetto lesivo, ma solo di effetto molesto.
    Il Ministero, dopo aver sentito la Commissione Consultiva Centrale per le Armi, ha stabilito che fossero di libera vendita bombolette contenenti olio di peperoncino in limitata quantità. Esso ha infatti rilevato che lo OC è una sostanza naturale irritante al pari del pepe o del sugo di limone, le quali irritano solo se usate in modo improprio e la cui desti-nazione naturale non è quindi l’offesa alla persona; ha poi ritenuto che le bombolette di modesto contenuto “non avessero l’attitudine a recare offesa alla persona ai sensi dell’art. 2 della legge 18 aprile 1975 nr. 110 e s. m.”. (Circolare Ministero dell'Interno 9 gennaio 1998 n. 559/C-50.005-A-77(9[SM=g27762] e altre successive).Stabilito così che le bombolette non sono armi proprie, deve esaminarsi se esse siano strumenti atti ad offendere (armi improprie) e se ne sia vietato il porto senza giustificato motivo.Stante le conclusioni della Commissione secondo cui queste bombolette non hanno attitudine ad offendere, si può escludere anche che esse rientrino tra gli strumenti atti ad offendere.Ad ogni modo si rileva come queste bombolette sono mezzo di eccellenza per la difesa dalla aggressione da cani. Quindi il loro porto è senz’altro giustificato dalla stessa funzione dell’oggetto.Nel caso di specie è pacifico che l’oggetto era di libera vendita (ora si trovano persino nei supermercati) e quindi del tipo autorizzato dal Ministero o analogo (il criterio stabilito dal Ministero non può non valere in via generale, indipendentemente da un riconoscimento ufficiale, non previsto da alcuna legge poiché il citato art. 2 L. 110/1975 concerne solo le armi da sparo).
    L’imputato va quindi assolto.




    praticamente si ribadisce la distinzione tra lacrimogeni e peperoncoino, armi, oggetti atti ad offendere che avevo empiricamente tracciato prima.
    oltre a ciò è citata una precisa circolare ministeriale in merito..
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    pacotom
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    00 12/07/2006 09:37
    Quella che hai sintetizzato è la sentenza del GIP del TRIBUNALE DI BOLZANO Nr. 5936/01 PM - 7769/01 GIP del 9.09.2003. In pratica riafferma la liceità delle bombolette al capsicum, o pepper spray. I gas accecanti sono (equiparati alle) armi, ma non c'è bisogno di una sentenza per affermarlo, basta leggersi il 585 c.p. e il 30 TULPS.
    Credo che l'adnkronos stia riprendendo la notizia di una sentenza già apparsa il 22 giugno:

    ROMA - Una bomboletta spray contenente gas urticante può essere considerata alla stregua di un'arma da fuoco: la sola detenzione oltre che l'uso contro persone, è reato. Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21932 depositata oggi a Piazza Cavour con la quale sancisce che una bomboletta spray contenente sostanze chimiche aggressive come i lacrimogeni o gas paralizzanti è da considerarsi come una vera "arma da sparo".
    Gli 'ermellini' erano stati chiamati a decidere sul ricorso del pg della Corte di Appello di Brescia contro la sentenza del tribunale lombardo che aveva qualificato come "arma non da sparo" una bomboletta contente gas neutralizzante detenuta da un trentenne extracomunitario.
    Per la Suprema Corte il ricorso del procuratore generale è fondato perché l'art. 2 della legge n. 110 del '75 definisce ''armi comuni da sparo" tutte quelle ad emissione di gas, diversificandole dalle armi ad aria compressa. La bomboletta in questione, spiegano gli 'ermellini', usata nelle manifestazioni di piazza, contiene una sostanza ad effetto irritante ed è quindi idonea a recare grave offesa alla persona costituendo una comune arma da sparo: per questo è punibile la sola detenzione. La Cassazione ha censurato la mancata inclusione dello spray nell'elenco di armi da sparo accogliendo il ricorso del pg lombardo e rinviando la decisione sui reati da ascrivere all'extracomunitario alla Corte di Appello di Brescia.

    Nella sentenza (anzi, nell'agenzia) di cui sopra si parla di "gas urticante" e di "lacrimogeni", il pepper spray è comunque fuori discussione. Lascia perplessi, se è vero, che i gas non potrebbero essere utilizzati in quanto armi neanche dalla polizia, che da che mondo è mondo le armi le usa... Anche l'arma in dotazione è idonea a recare offesa alla persona, anzi, la sua destinazione naturale è proprio questa, ma finora nessuno si è sognato di vietarla, è una valutazione che compete al potere politico, non giudiziario. Mi sa di solita bufala giornalistica da approfondire. [SM=x165041]




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    bumper73
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    00 12/07/2006 21:26
    Re:

    Scritto da: pacotom 12/07/2006 9.37
    Credo che l'adnkronos stia riprendendo la notizia di una sentenza già apparsa il 22 giugno:

    ROMA - Una bomboletta spray contenente gas urticante può essere considerata alla stregua di un'arma da fuoco: la sola detenzione oltre che l'uso contro persone, è reato. Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21932 depositata oggi a Piazza Cavour con la quale sancisce che una bomboletta spray contenente sostanze chimiche aggressive come i lacrimogeni o gas paralizzanti è da considerarsi come una vera "arma da sparo".
    Gli 'ermellini' erano stati chiamati a decidere sul ricorso del pg della Corte di Appello di Brescia contro la sentenza del tribunale lombardo che aveva qualificato come "arma non da sparo" una bomboletta contente gas neutralizzante detenuta da un trentenne extracomunitario.
    Per la Suprema Corte il ricorso del procuratore generale è fondato perché l'art. 2 della legge n. 110 del '75 definisce ''armi comuni da sparo" tutte quelle ad emissione di gas, diversificandole dalle armi ad aria compressa. La bomboletta in questione, spiegano gli 'ermellini', usata nelle manifestazioni di piazza, contiene una sostanza ad effetto irritante ed è quindi idonea a recare grave offesa alla persona costituendo una comune arma da sparo: per questo è punibile la sola detenzione. La Cassazione ha censurato la mancata inclusione dello spray nell'elenco di armi da sparo accogliendo il ricorso del pg lombardo e rinviando la decisione sui reati da ascrivere all'extracomunitario alla Corte di Appello di Brescia.

    Nella sentenza (anzi, nell'agenzia) di cui sopra si parla di "gas urticante" e di "lacrimogeni", il pepper spray è comunque fuori discussione. Lascia perplessi, se è vero, che i gas non potrebbero essere utilizzati in quanto armi neanche dalla polizia, che da che mondo è mondo le armi le usa... Anche l'arma in dotazione è idonea a recare offesa alla persona, anzi, la sua destinazione naturale è proprio questa, ma finora nessuno si è sognato di vietarla, è una valutazione che compete al potere politico, non giudiziario. Mi sa di solita bufala giornalistica da approfondire. [SM=x165041]





    dunque, il mio sospetto sulla questione e soprattutto sulla definizione di arma trova conforto nell'iterpretazione di questa sentenza che ci fornisce Edoardo Mori:

    "1) Arma da sparo è solamente ogni arma che spara proiettili attraverso una canna sfruttando l'energia della polvere da sparo. Solo il reg. al TULPS del 1940 assimilava alle armi da sparo (= da fuoco) anche le armi ad aria compressa e da allora per arma da sparo si intende qualunque arma idonea a proiettare attraverso una canna corpi solidi mediante l'energia della polvere da sparo oppure di aria o gas compressi.
    Non esiste giuridicamente un'arma da sparo che possa prescindere dall'esistenza di una canna. Il che è di tutta ovvietà perché altrimenti diventerebbe arma da sparo ogni fionda, arco, balestra, ogni bomboletta di prodotto irritante o infiammabile, la pompetta del flit. In lingua italiana “sparare” è cosa ben diversa dal “proiettare”.
    Quanto detto trova conferma in ogni convenzione internazionale sulle armi, dal Trattato di Schengen, alla Direttiva CEE del giugno 1991 n. 477, al Protocollo Onu del 15 novembre 2000 e 31 maggio 2001 (si veda la legge di recepimento 146/2006)."


    detto questo, e credo che sia pacificio, si passa al merito della questione, ovvero la bomboletta/arma:

    "2) La cantonata più grossa l'hanno però presa quando hanno creduto di capire che armi ad emissione di gas siano le armi che proiettano del gas. Per risolvere ogni dubbio basterebbe quanto detto al punto uno perché le bombolette espellono gas ma non lo sparano attraverso una canna.
    Però qualche dubbio sul significato della espressione “emissione di gas” deve necessariamente venire a chiunque senta l'esigenza di ragionare su ciò che fa. Come può esistere una categoria di armi di cui la legge non dà alcuna definizione ed indicazione? Come deve essere emesso il gas? Il gas deve essere pericoloso per la pressione che sviluppa o per la sua natura? E quando il gas si considera pericoloso? E come si distingue un'arma che spara gas da un qualunque oggetto che lascia fuoriuscire del gas? Un sacchetto di plastica pieno di acido cianidrico e un cannello è forse un'arma da sparo? E la bocca di una persona con l'alito fetido? E lo sputo in faccia di un tubercoloso?
    E' evidente che se anche l'espressione dovesse essere interpretata come è sembrato di capire alla Cassazione, prima si dovrebbe accertare se lo strumento è un'arma da sparo e solo successivamente si dovrebbe accertare se il gas emesso è idoneo ad offendere. Ma si cadrebbe in assurdi tecnici ridicoli perché ogni arma da sparo, che per definizione usa la forza elastica di gas sotto pressione, emette necessariamente dei gas; persino le armi a salve rispetto a cui nessuno ha mai avuto la bella pensata di sostenere che sono armi vietate dalla legge (eppure un'arma a salve sparata con appoggio diretto alla cute può ferire seriamente). "


    quindi:

    "Il fatto è che se la Cassazione si fosse presa la briga di aprire un testo di diritto delle armi, avrebbe scoperto che da tempo si è capito come la parola “emissione di gas” è solo un errore di traduzione della convenzione di Strasburgo del 1978 (ma già elaborata nel 1975) in cui si parlava di “armes à propulsion a gas” per riferirsi alla categoria generale delle armi ad aria o gas compressi. Il traduttore aveca capito che la frase "armi a propulsione mendiante gas" voleva dire "armi che proiettano gas"!
    Mi direte: ma è possibile un errore di traduzione così madornale? E' possibilissimo! Andate a vedere gli errori che hanno infilato nella traduzione del Protocollo ONU allegato alla legge 146/2006 e scoprirete come i traduttori del ministero degli esteri possono fare ben di peggio ....Perciò è del tutto improponibile, sul piano linguistico, tecnico e giuridico, l'idea di definire le bombolette lacrimogene come armi da sparo."



    ancora sulle bombolette/spray/CN-CS-OC:

    "Non ritorno qui sul problema della qualificazione giuridica di una bomboletta lacrimogena perché la soluzione è ovvia per chiunque stia con i piedi per terra: i gas contenuti nelle bombolette lacrimogene hanno usi civili e/o usi militari. I gas che hanno anche usi militari (CS, CN) diventano materiale di armamento solo se confezionati in contenitori di grosse dimensioni e in elevate concentrazioni di gas in soluzione liquida; sono invece normali gas di usi di polizia e civili (in molti paesi del mondo) se in contenitori di modeste dimensioni e se diluiti in modo da ridurne la pericolosità.
    La tesi della Cassazione secondo cui questi gas sono per natura bellici non la minima consistenza tecnica ed è in contrasto con le normativa Nato sul materiale di armamento.
    Le bombolette che contengono olio di peperoncino contengono una sostanza che non è sicuramente bellica e che non è un gas e perciò le tesi della Cassazione sono inapplicabili in radice.
    Le bombolette attualmente in commercio sono di due tipi: a) quelle di libera vendita per espressa autorizzazione del Ministero; essendo stato accertato che esse non sono idonee ad offendere, sono di libero porto e detenzione; b) quelle non liberalizzate che rientrano nel concetto di arma propria NON da sparo."


    infine...:

    ".... nel caso esaminato i giudici non si sono accorti che qualificando la bomboletta come arma da sparo, la pena per la detenzione ed il porto illegale era come minimo di 3 o 4 mesi di carcere; qualificandola invece come arma propria, la pena sarebbe stata da 18 mesi a tre anni e, come minimo, con tutti i benefici, di 9 mesi. Bel risultato: sono riusciti a confondere le idee a tutti e a far ottenere uno sconto di pena ad un noglobal che usava la bomboletta contro la polizia!"
  • antobrun
    00 11/10/2006 13:43
    non ho capito, ma alla fine posso tenere una bomboletta al peperoncino senza CS in auto si o no?

    Uno che vuole difendersi deve allora per forza fare il porto d'armi e dotarsi di una ben piu lesiva pistola?
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    bumper73
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    00 15/10/2006 20:54
    Re:

    Scritto da: antobrun 11/10/2006 13.43


    Uno che vuole difendersi deve allora per forza fare il porto d'armi e dotarsi di una ben piu lesiva pistola?



    no.
    [SM=x165033]
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    Soccorritore Ssuem 118
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    00 26/12/2006 00:54
    Vuole essere una critica
    Comode le maschere anti-gas vero?

    Ragazzi noi non le abbiamo pero'....solo un piccolo particolare che ci altera un pochino le vie aeree quando ne stiamo a roccogliere qualcuno....

    Prefetto ce le compra anche a noi???
    Soccorritore Professionale
    Capo Equipaggio - Autista msb/msa - Resp gestione personale - Operatore DAE - Operatore LP12