Sostanzialmente è una norma in bianco: nel precetto è assente qualsiasi qualificazione oggettiva della fattispecie (es. "non rispondere al saluto", "intrattenere frequentazioni con persone pregiudicate", "presentazione in servizio in ritardo" ecc.). Il contenuto punitivo viene introdotto nella norma (ed abbinato alla sanzione) in virtù di un elemento estrinseco e di carattere valutativo: il significato corrente di volta in volta attribuito alla locuzione "scorretto".
Cioè "non rispondente ai canoni della comune correttezza". Già... Ma cosa definisce la "correttezza"? Basta una risposta sgarbata? Superare la fila a mensa? Lasciare i calzini sporchi sul cuscino del collega? Fumargli vicino o addirittura in faccia? Dire a un superiore "Ma come ragiona?". Dire a un subordinato "Non hai capito una mazza!"? Dire a un viGGile "Ma quale collega e collega! Stai al tuo posto!"? Dire a una signora scippata "Ma non poteva andare a denunciare il furto dai carabinieri, che qua abbiamo da fare?"...
E' ovvio che un'elencazione puntuale dei comportamenti scorretti occuperebbe lo spazio di un'enciclopedia e non sarebbe mai esaustiva. Si deve guardare allora a diversi parametri:
1) oggettiva idoneità del comportamento ad arrecare nocumento a terzi;
2) effettivo nocumento arrecato al soggetto passivo;
3) grado della colpa o volontario intento lesivo del soggetto attivo, desunti dall'osservazione degli elementi di fatto concretamente rilevati.
La sanzione è unica, mentre andrebbe graduata in almeno 3 livelli: colpa ordinaria (richiamo di tipo C),grave (tipo B) e dolo (tipo A). Concordo comunque sul fatto che, essendo un provvedimento amministrativo, conseguente ad un procedimento, con tutto ciò che comporta (burocrazia, impiego di mezzi e strutture, termini da osservare, tempo perso, interferenze di varia natura - informale, sindacale, amicale, divina, mafiosa ecc.), spesso molte mancanze che potrebbero confluire in r.s. vengono rilevate col vecchio ma sempre valido "cazziatone solenne", magari in pubblico (non è affatto vero che il richiamo orale o la contestazione verbale NON debbano mai avvenire in pubblico, la legge dice "di massima" e, se la mancanza è avvenuta pubblicamente, la reazione può essere immediata.)