sentenza
APPELLO GUELFI [23/05/06 by Direzione]
Commissione Giudicante, Decisione n. 2/2206
NFLI
La Commissione Giudicante, in sede giurisdizionale
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello:
proposto da Associazione Sportiva Guelfi, in persona del legale rappresentante in carica,
contro
l’Associazione Sportiva Corsari
per la riforma
della sentenza del Giudice Sportivo Nazionale NFLI, 18 maggio 2006, resa tra le parti.
Visto il ricorso principale con i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta dai Corsari a sostegno delle rispettive difese con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso l’appellante ha impugnato la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale NFLI, 18 maggio 2006, avente ad oggetto una partita non disputata.
In base alla classifica finale della regular season 2006 ed alle regole circa gli incontri di Play off pubblicati da NFLI ad inizio stagione ed inseguito alla definizione della griglia di play off avvenuta in data 14 maggio 2006 la società Corsari avrebbe dovuto incontrare la società Guelfi in casa (Palermo) per l’incontro di Wild Card durante il week end 20-21 maggio 2006, detto incontro non ha avuto luogo.
Di seguito si riassumono i passi salienti della vicenda:
Lunedì 15 maggio 2006 ore 13,51 l’associazione sportiva Corsari, società organizzatrice dell’incontro, comunicava a NFLI ed alla squadra Guelfi Firenze il giorno e l’ora stabiliti per l’incontro (domenica 21 maggio ore 14,00).
Lunedì 15 maggio 2006 ore 14,19 il Commissioner di serie A2 riportando per intero l’art. 12 cap. V tit. IV faceva notare che la società Guelfi aveva reperito 40 posti aerei per sabato 20 maggio p.v. e che il CNA non aveva crew disponibili per la domenica ma solo per il sabato e faceva pressione affinché i Corsari cambiassero il giorno usando l’espressione “mi vedo costretto a rifiutare”, riferendosi chiaramente ai problemi organizzativi della crew arbitrale.
In data 15 maggio 2006 ore 22,36, quindi il giorno stesso a distanza di sole sette ore, e pienamente nei termini essendo in anticipo di un giorno, la società organizzatrice Corsari : a) invitava la società Guelfi a concordare direttamente la disputa dell’incontro in oggetto per la giornata del 20 maggio con inizio dalle ore 19 in poi come peraltro prescritto da regolamento b) comunicava di non poter accogliere la richiesta dei Guelfi volta ad anticipare l’incontro alle ore 14.00 in deroga al regolamento per propri motivi organizzativi ( nn. 7 tesserati impegnati in attività lavorativa in coincidenza con gli orari richiesti per la disputa dell’incontro) c) informava sulla possibilità di pernottare la notte del sabato a 26 euro a stanza d) visto l’approssimarsi del termine ultimo per comunicare luogo, data e ora dell’incontro , come richiesto dal commissioner e come utile ai Guelfi per il rientro il giorno successivo, cambiava la data e fissava data e ora dell’incontro al sabato 20 maggio 2006 ore 19.30.
NB Non si è rilevato dalla mail 10 maggio 2006 inoltrata dal commissioner di A2 ai Corsari alcun intendimento volto all’accettazione della soluzione proposta, si badi , dalla squadra non organizzatrice dell’incontro ai sensi di regolamento, anche perché era la destinataria della proposta, ossia i Corsari, squadra organizzatrice, che avrebbe dovuto semmai accettare.
In data 18 maggio 2006 il Giudice Sportivo nazionale, su report di NFLI ha emesso la seguente sentenza:
“il Giudice Sportivo
- con riferimento all’incontro di Play Off Guelfi – Corsari non disputato seguito rinuncia dei Guelfi del 16 maggio 2006
- ai sensi dell’art. 12 e 15 cap. VI tit. IV RO
- assunte le necessarie informazioni
1) dispone la perdita a tavolino per i Guelfi con punteggio Guelfi-Corsari 0-8
2) dispone l’indennizzo dovuto a NFLI pari ad euro 1.000 e ai Corsari pari ad euro 1.000 (null’altro salvo comunicazionidel CNA).
MOTIVAZIONE
I Guelfi non hanno accettato di partecipare all’incontro fissato per sabato 20 maggio ore 19.30 in Palermo debitamente organizzato nella fascia oraria prevista per regolamento (ossia il sabato sera dopo le 19.00) per gli incontri di Post Season che prevedono trasferte superiori a complessivi 700 km , come quella di specie”.
2. MOTIVO N. 1 RESPINTO
Va anzitutto disattesa l’eccezione, meramente defaticatoria, sollevata da Ass. Sp. Guelfi., di difetto di giurisdizione del Giudice Sportivo Nazionale.
Invero, l’Ufficio del Giudice Sportivo nazionale è l’unico organo di giustizia sportiva di primo grado in attività nominato da NFLI per l’anno 2006, quindi è avanti lo stesso che doveva essere ed è stato legittimamente instaurato il giudizio di primo grado seguito informativa degli Organismi di Lega.
La presente Corte ha inoltre ricevuto da NFLI comunicazione delle nomine per la Giustizia Sportiva 2006 come dovuto.
Pertanto la censura va respinta.
3. MOTIVO N. 2 RESPINTO
Sul secondo motivo di appello, l’atto in originale del GSN depositato è debitamente nominato e firmato nella sua versione originale. Esso non è tale nella copia elettronica pubblicata in quanto trattasi di formalità non necessaria che esporrebbe le persone dei Giudici a subire comportamenti scorretti senza poterne individuare la fonte.
Anche questa censura va pertanto respinta.
4. MOTIVI N. 3 e N. 4 RESPINTI
Passando all’esame del ricorso, ed in particolare del terzo e quarto motivo di appello, l’appellante lamenta che erroneamente il GSN non avrebbe tenuto conto dell’osservanza da parte dei Guelfi degli artt. 4 RO (doveri delle società affiliate) e 1 RD (doveri e obblighi) ed avrebbe mal interpretato il disposto dell’art. 12 Cap V Tit. IV RO.
L’appellante censura la mancata considerazione dal parte del Giudice di Primo Grado del comportamento del commissioner che avrebbe supportato la tesi dei Guelfi da subito e della conseguente presunta osservanza delle sue direttive da parte della Ass. Sport. Guelfi ai sensi della predetta normativa.
a) Va anzitutto premesso che il contenuto e la ratio dell’art. 12 Cap V Tit. IV sono chiari e palesi e non necessitavano di DIRETTIVE e/o interpretazioni particolari.
La regola è la seguente: da anni ormai gli incontri di Regular e Post Season che prevedono trasferte superiori a 850 km sono soggetti ad una disciplina specifica con la possibilità di fissare gli incontri solo di domenica.
Dal 2006 è possibile organizzare gli incontri che prevedono trasferte superiori ai 700 km anche di sabato nella fascia dalle 19 in poi.
Entrando ancora più nel particolare, considerato che le squadre partecipanti agli incontri di Post season sono stabilite con pochissimo anticipo, per gli incontri che prevedono trasferte superiori a 700 km della sola Post Season è previsto da quest’anno che data e ora dell’incontro siano fissate entro le 12 del martedì precedente, anziché al giovedì, per consentire alle squadre di organizzarsi per tempo.
Da una semplice interpretazione letterale l’art. 12 , che dal generale si porta a disposizioni sempre più specifiche e particolari, si desume la regola come sopra espressa.
L’osservazione dell’appellante in calce a pagina 18 dell’appello è priva di senso compiuto anche in considerazione della normativa vigente l’anno passato: si osserva che se trasferte entro i 700 km e trasferte Post Season oltre i 700 km avessero richiamato i medesimi orari , come sostiene l’appellante, allora avrebbero potuto essere disciplinate insieme all’inizio dell’articolo (e non lo sono) lasciando come unica eccezione successiva le trasferte oltre i 700 km di Regular Season. Invece la regola per le trasferte oltre i 700 km è unica come lo era in passato, solo che quest’anno è articolata in due comma (e il secondo richiama chiaramente il primo) perché si aggiunge per le Post Season la regola della comunicazione entro le 12 del martedì.
b) A fini sistematici e ad abundantiam giova ricordare che quand’anche ci fosse stato un dubbio interpretativo, i Guelfi avrebbero dovuto sollevarlo per tempo davanti agli organi competenti.
c) Quanto al ruolo specifico del Commissioner nella vicenda, premesso che non è previsto da regolamento un suo compito di interprete della normativa NFLI tanto da darle valore di interpretazione autentica, la sua lettura dell’art. 12 RO il 16 maggio alle 11.45 a soli 15 minuti dal termine ultimo per i Guelfi per l’adesione alla proposta dei Corsari non può aver avuto un rilievo di sorta.
Si fa rilevare che la censura è smentita in fatto dalla circostanza a fronte delle successive osservazioni dei Corsari del 16 maggio ore 11.57 in senso contrario alla predetta comunicazione il Commissioner si rimetteva conclusivamente alla Giustizia Sportiva.
d) Detto questo, si ricorda anzitutto che è la squadra di casa, e quindi i Corsari, che avevano l’opzione di scelta di giorno ed ora fra quelle consentite dal regolamento. Il commissioner non aveva alcun potere decisorio se non quello di segnalare la mancata disponibilità della crew per la domenica, impegnata in altre sedi e questo si è limitato a fare ( si veda mail allegata a conferma).
Codesto organo giudicante respinge quindi le censure e conferma l’intepretazione della norma correttamente effettuata dal GSN.
5. MOTIVO N. 6 PARZIALMENTE RESPINTO
1) L’appellante sostiene che il GSN non avrebbe dovuto applicare l’art. 15 RO in quanto riguardante rinuncia espressa a gare ufficiali.
Il presente motivo risulta incomprensibile a codesta Corte se non per onor del diritto. Considerato che gli artt. Applicabili sono il 15 RO o il 16 RO, e che l’art. 15 applicato dal GSN è più favorevole del 16, che prevede anche un punto di penalità per il soccombente, NON SI COMPRENDE BENE QUALE SIA LA STRATEGIA DIFENSIVA DEI Guelfi e si sospende la decisione su questo punto salvo specifica istanza dei Guelfi o dei Corsari.
2) L’art. 12 Cap V Tit. IV RO, norma dispositiva, non può essere ritenuto esaustivo e tassativo, dovendo essere necessariamente integrato dall’art. 15 RO, o alternativamente dall’art. 16 RO, norme sanzionatorie che intervengono quando le partite non vengono disputate per rinuncia espressa o di fatto. In mancanza di accordo è il Giudice che vaglia data e ora proposte dalla squadra ospite e data e ora proposte dalla squadra di casa. A parità di legittimità, e questo non era il nostro caso, avrebbe avuto prevalenza comunque la proposta della squadra organizzatrice salvo lievi scarti temporali dovuti alla fissazione di voli aerei. Semmai ancora una volta le norme non sono richiamate in maniera corretta dai Guelfi, non dal GSN.
Sul punto 2 codesta Corte non può che confermare la sentenza del GSN.
Alla luce di quanto sopra ed di quanto in seguito espostola Commissione non riprogrammerà la partita come richiesto.
L’art. 14 RO del Regolamento organico prevede difatti che la ripetizione delle gare viene decretata in casi di provata forza maggiore.
E’ invece emerso che l’ass. Sport. Guelfi ha semplicemente comunicato al commissioner una sua impossibilità di partecipare se non alle 12,00 del sabato senza però fornire tangibile prova di reali cause di forza maggiore che impedissero la sua partecipazione il sabato stesso alle ore 19,00 (possibile, se l’arrivo era previsto per le 12.00 ) o il rientro con qualsiasi mezzo il giorno successivo (si veda mail allegata in senso contrario a quelle prodotte).
Invero, contrariamente a quanto sostiene l’appellante la documentazione prodotta non è probante in tal senso.
Ciò posto, dagli atti di causa si desume che il mezzo perciò è infondato ed alla luce di tutti tali elementi la censura va disattesa..
P.Q.M.
La Commissione Giudicante in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso dell’associazione sportiva Guelfi respinge l’ appello.
Ordina che la NFLI dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 maggio 2006 con la partecipazione di tutti i membri della commissione.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2006
all.ti
1.
no, è un problema interpretativo.
Il mio incarico è puramente esecutivo, la discrezionalità di giudizio è di
competenza del Giudice.
Ho tentato di verificare la possibilità di disputare questo incontro, come
mio dovere.
In questo momento non esiste un orario concordato, e ne prendo atto.
Non posso che applicare il regolamento organico e lasciare il giudizio a chi
è preposto a tale funzione
Roberto La Rocca
----- Original Message -----
From: "Corsari Palermo"
To: "chaco"
Cc: "Corsari Palermo" ; ; ;
; "Simone Iori" ;
; ; "National Football
League Italy - Presidente"
Sent: Tuesday, May 16, 2006 11:57 AM
Subject: Re: Incontro di wild card Corsari Pa vs Guefi Fi
> Egr. signor La Rocca,
>
> forse dimentica che l'incontro in oggetto è incontro di Post Season.
>
> Dirigenza CORSARI Palermo
2.
Buongiorno sig. La Rocca,
Alfonso Genchi mi ha chiesto di fare una ricerca accurata per potere trovare un alloggio per i Gulfi la notte del 20 mag..
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Se serve il Pullman vi posso aiutare conosco qualche azienda che può fare buoni prezzi.
Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento .....
Cordialmente Alessandro Quartararo Benzo
P.S. questo è il sito della APT Sicilia dove trovate informazioni turistiche e servizi della città.