l alta corte di giustizia

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LORDLUTORTITUS
00martedì 16 luglio 2013 21:12
ALTA CORTE
DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Foro Italico – Palazzo H – L.go Lauro de Bosis, 15
00194 - Roma
Segreteria: tel. +39 06 3685.7382 - fax +39 06 32723729
altacorte@coni.it - www.coni.it
Alta Corte di Giustizia Sportiva
presso il Coni
Prot. n. 000342
Il Presidente
Visto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 17 /2013, proposto dalla società CRUSADERS A.S.D.F.A. Cagliari, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
contro la Federazione Italiana di American Football (FIDAF)
per l’annullamento
della decisione in data 29 maggio 2013 (comunicata in data 30 maggio 2013), con la quale la Commissione Giudicante F.I.D.A.F. ha confermato la qualifica di atleti di “scuola straniera” attribuita dal Giudice Sportivo Nazionale ai giocatori dei Crusaders Cagliari Nicolas Sialelli e Manuel Morales e la “perdita a tavolino della partita disputata in data 21 aprile 2013 con la società Legio XIII di Roma” e, in parziale riforma della medesima pronuncia emanata dal giudice sportivo in data 10 maggio 2013, ha disposto nei confronti della società Crusaders la riduzione della “penalizzazione a punti 2” e della “ammenda ad euro 500,00”;
rilevato che è stata fissata l’udienza di discussione del ricorso per il 25 luglio 2013, ore 10.30;
che non è ancora intervenuta la costituzione in giudizio della Federazione resistente, con deposito della relativa memoria, malgrado la scadenza dei termini, a causa di dichiarate difficoltà interne alla stessa Federazione;
che è necessario assicurare un contraddittorio tra memoria della resistente Federazione e replica della parte ricorrente, anche in caso di eventuale costituzione tardiva della parte resistente;
ritenuto che, in caso di deposito e comunicazione alla controparte di prima memoria della parte resistente effettuato entro la scadenza del termine perentorio di cinque giorni prima dell’udienza, può essere disposta una abbreviazione dei termini per una eventuale memoria di replica da comunicare alla controparte ed inviare alla segreteria entro il 22 luglio 2013, ore 18;
Dispone
L’abbreviazione del termine per una replica come in motivazione.
Si comunichi con urgenza in via telematica a tutte le parti ancorché non costituite.
Roma, 15 luglio 2013
Il PRESIDENTE
F. to Riccardo Chieppa
wile41
00mercoledì 17 luglio 2013 11:56
Ma alla fine, alla luce della vicenda Caruso, com'é la norma per il tesseramento di giocatori di scuola straniera?
LORDLUTORTITUS
00mercoledì 17 luglio 2013 15:35
Non si sa' nulla nel merito.

mamma mia .. che strano.
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