disdetta contratto affitto

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maxtac
00venerdì 23 marzo 2007 14:46
qualcuno saprebbe dirmi qual'è il tepo minimo di preavviso a norma di legge per cui si può disdire l'affitto di un ufficio commerciale?
se non ricordo male di legge dovrebbero essere 6 mesi a priscindere da ciò che è stato accordato sul contratto.
7mzo
00venerdì 23 marzo 2007 15:00
Esatto Macs 6 mesi per "gravi motivi", leggi il contratto di affitto se c'è qualche altro termine o condizione!
maxtac
00venerdì 23 marzo 2007 15:03
si si, ho trovato la legge su tutelati.it
maxtac
00venerdì 23 marzo 2007 15:10
il contratto parla di 12 mesi ma appunto in caso di gravi motivi, la legge prevede 6 mesi.
Daltaddo
00venerdì 23 marzo 2007 17:36
allora...
fermi tutti
prima di tutto bisogna distinguere se stiamo parlando dalla parte del locatore o del conduttore...

da come scrivi tu max direi che ti interessa la parte del conduttore

chiarito questo

la disdetta è una cosa....il recesso è un'altra....

la disdetta è quella che si invia (almeno 12 mesi prima della scadenza) per evitare il rinnovo del contratto

il recesso ( che immagino sia quello di cui parli tu Max) è lo scioglimento del contratto in anticipo rispetto al termine (dei primi 6 anni o degli altri 6) e, appunto, per gravi motivi può avvenire con un preavviso di 6 mesi (anzichè i soliti 12 previsti nei contratti)...

in relazione ai gravi motivi ecco una definizione che ne ha fatto una recente sentenza della Corte di Cassazione

"i gravi motivi devono essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, in modo da rendergli particolarmente gravosa, anche solo per ragioni economiche, la prosecuzione del rapporto, ancorché nell'indicare il motivo il conduttore non abbia anche l'onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, né di darne la prova, perché queste attività devono esser svolte solo in caso di contestazione da parte del locatore" (Cass 20/3/2006 num.6095)

quindi, i gravi motivi devono essere gravi altrimenti, in caso di contestazione del locatore, se viene dimostrato che non lo sono il recesso è nullo
maxtac
00venerdì 23 marzo 2007 19:05
grazie dalt, hai centrato il punto, la questione riguarda un mio amico, che appunto dovrebbe lasciare l'ufficio che occupa in quanto l'affitto che paga è altissimo e
in pratica non ci sta + dentro con i conti.
il discorso della gravità è facilmente dimostrabile con i bilanci, dove appunto il costo dell'affitto è evidente che va a gravare in modo molto pesante...
in sitesi, o cambia per un posto + economico o chiude.
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