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CONTRATTI DEI 4 GRANDI ORDINI.

Ultimo Aggiornamento: 01/12/2015 14:18
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Primo Cancelliere
01/12/2015 14:18

Contratto dell'Ordine dei Mercanti


Editto di Esclusiva compravendita di beni


Con tale contratto, accettato dall'Ordine della Legione, dal Sacro Ordine e dall'Ordine dei Custodi, si sancisce che il diritto di vendita e acquisto su beni materiali e non, del territorio elaviano, è esclusiva unica e improrogabile dei membri della corporazione dei Mercanti.

Art. 1

Ogni membro di altro Ordine, corporazione o clan d'Elavia che voglia vendere uno o più beni materiali ha l'obbligo di considerare come unico cliente l'Ordine dei Mercanti.

Art. 2

Ogni membro di altro Ordine, corporazione o clan d'Elavia che voglia comprare uno o più beni materiali ha l'obbligo di considerare come unico fornitore l'Ordine dei Mercanti.

Art. 3

Ogni transazione di beni materiali deve essere effettuata sotto il contratto redatto e fornito dalla corporazione dei Mercanti e sotto la supervisione della corporazione stessa.

Art. 4

In caso l'Ordine dei Mercanti non sia interessata all'acquisto di uno o più beni, il venditore può comunque effettuare la transazione con terzi sotto la supervisione dell'Ordine dei Mercanti versando una tassa stabilita dal rappresentante dell'Ordine dei Mercanti, mediante un contratto fornito da noi stessi.

Art. 5

Ogni violazione del presente contratto verrà denunciato secondo legge e punito tramite sanzione stabilita dall'Ordine della Legione.

In Accordo con il Sacro Ordine, con l'Ordine della Legione e con l'Ordine della Legione, si aggiungono i seguenti articoli al contratto:

Art. 6

Ogni oggetto di natura divina,deve essere consegnato ed analizzato dal Sacro Ordine.Se ritenuto opportuno ,l'oggetto definito instabile o pericoloso ,sarà tenuto sotto custodia del Sacro Ordine. Se l'oggetto si presenta innocuo, il Sacro Ordine,restituirà indietro l'oggetto divino al proprietario precedente.
Ogni oggetto di natura arcana,deve essere consegnato ed analizzato dall'Ordine Dei Custodi. Se ritenuto opportuno, l'oggetto definito instabile o pericoloso, sarà tenuto sotto custodia e catalogato dall'Ordine Dei Custodi. Se l'oggetto si presenta innocuo, L'Ordine Dei Custodi, restituirà indietro l'oggetto arcano al proprietario precedente.

Art. 7

Ogni erba raccolta dai campi della signoria al momento del raduno in essa, deve essere recapitata al Sacro Ordine come dono e non come atto di vendita. La raccolta illegale di tali erbe sarà catalogata come reato dalla Legione, la quale sottoporrà l'individuo violante tale legge, alla giustizia.

Il presente accordo ha effetto immediato e vale anche per i successori dei Capi Ordine firmatari del contratto.

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Primo Cancelliere dell'Ordine dei Mercanti


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