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CONTRATTI DEI 4 GRANDI ORDINI.

Ultimo Aggiornamento: 01/12/2015 14:18
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23/11/2015 19:45

SECONDO QUANTO STABILITO DAI 4 RAPPRESENTANTI DEGLI ORDINI, DAL 15/11/15 ENTRANO APPIENO IN VIGORE I SEGUENTI CONTRATTI, SECONDO NORMA DI LEGGE.

TRATTATO ORDINE DELLA LEGIONE
TRATTATO DEL SACRO ORDINE
TRATTATO DELL'ORDINE DEI CUSTODI
TRATTATO DELL'ORDINE DEI MERCANTI

I RAPPRESENTANTI SONO TENUTI AD ALLEGARE IN QUESTA DISCUSSIONE LE COPIE DEI 4 CONTRATTI.

Contratto Ordine della Legione

L'Ordine Della Legione in vista del Conclave estivo 1015 ha deciso di redigere il trattato che segue sottoponendolo all'attenzione degli altri Ordini presenti in data 26/08/1015. 


Punto 1 


1. Dal momento della sottoscrizione degli Ordini a questo trattato diventa obbligo legale la richiesta di consenso per lo svolgimento di qualunque rituale 
da parte dei ritualisti verso un ufficiale del Ordine Della Legione. Qualora non sia disponibile , o reperibile, i ritualisti possono rischiare la loro vita, avendo responsabilità civile e penale propria. In caso si presentino delle irregolarità ci si comporterà secondo norma di legge.

2. Durante un qualsiasi rituale, affinchè la protezione di cose o persone sia assicurata, la Legione diventa un garante in tutti i suoi membri, disponibili e/o utili, per la difesa del suddetto rituale. La protezione del rituale non è opinabile e qualora i ritualisti si opponessero a tale difesa, la Legione dovrà impedire lo svolgimento del rituale stesso. 

3. La difesa di rituale e ritualisti, in quanto non compresa nelle parcelle dei soldati della Legione, dovrà essere salariata dai ritualisti stessi che dovranno attenersi al prezzo deciso dai legionari che dovranno occuparsi di tale difesa. 



Punto 2 


1. Essendo in vigore la legge marziale la Legione è la legge, le altre leggi non valgono, se ne segue solo una traccia, ma nulla le impedisce di modificarla a suo piacimento. 

2. In situazione in cui ci si trova in assenza di leggi o di un potere centrale, la legione si assume il carico di fare da potere giudiziario ed esecutivo, come ha dimostrato di saper già fare, in modo da poter mantenere ordine e giustizia. 

Contratto di Garanzia

L'Ordine della Legione, essendo il più idoneo a svolgere questo incarico, si assume il compito di garantire che i trattati firmati dagli ordini tutti, vengano rispettati e onorati. 

Qualora chiunque dovesse infrangere le misure assunte in uno di essi dovrà risponderne alla Legione stessa. 

I trattati che ci occuperemo di far rispettare, dal momento delle firme, sono i seguenti: 

TRATTATO ORDINE DELLA LEGIONE 
TRATTATO ORDINE DEI MERCANTI 
TRATTATO ORDINE DEI CUSTODI 
TRATTATO SACRO ORDINE 




______________________________________________________________

la prima cosa che osservi quando vieni al mondo,sono i tuoi pugni

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23/11/2015 21:27

CONTRATTO SACRO ORDINE

Contratto
“Tribunale Inquisitorio”
Accordo tra il Sacro Ordine e L’Ordine dei Custodi/Legione/Mercanti

Con tale atto si rende noto tutti i diritti e i doveri della Santa Inquisizione.
L’Ordine dei Custodi/Legione/Mercanti, con tale contratto, accettano
Il Tribunale Inquisitorio e il suo giudizio insindacabile
In materia oscura e Divina.


CONSIDERANDO CHE
Il Tribunale Inquisitorio è da sempre l’unico organo che possiede le giuste competenze e abilità per svolgere l’incarico di giudice divino in terra.
In quanto uomini di fede, ed esperti riguardo i Pantheon esistenti e le simbologie legate ai divini e agli esterni, l’intento comune è quello di identificare l’oscurità esistente ed epurarla, da ciò si evince che:

- Il Tribunale Inquisitorio è l’unico ad avere le competenze necessarie a svolgere tale compito;
- Il giudizio del Tribunale Inquisitorio è legalmente riconosciuto dal Regno Elaviano;
- Ogni membro della Santa Inquisizione si muove in difesa del popolo e della Luce;
- Ogni oggetto legato alla sfera del divino, sia esso oscuro o lucente, deve essere consegnato all’Inquisizione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

L’Ordine dei Custodi/Legione/Mercanti s’impegna all’accettazione della Santa Inquisizione e del suo giudizio insindacabile in materia di eresia e in tutto ciò che è legato alla sfera del Divino.
In particolare, s’impegna a non intromettersi nei provvedimenti presi del Sacro Ordine in quanto membri attivi del Tribunale Inquisitorio.

Si chiede all’ordine dei Custodi/Legione/Mercanti, di non iniziare indagini proprie riguardanti l’inquisizione, nel caso in cui il Regno venisse minacciato da oscuri, si chiede l’immediato intervento di Noi Inquisitori.

Si aggiunge infine che il contratto resterà attivo anche per i successori dei qui presenti firmatari degli Ordini con effetto retroattivo.




“Ritrovamento oggetti legati al Divino”

(Punto 4 dell’inquisizione)

Accordo tra il Sacro Ordine e L’Ordine dei Custodi/Legione/Mercanti

Il Sacro Ordine richiede che ogni oggetto legato al Divino,
che sia di natura lucente o oscura,
Ritrovato da qualsiasi membro degli Ordini esistenti
deve essere consegnato ai consacrati.

CONSIDERANDO CHE

E’ molto importante che questi oggetti vengano dati in consegna al Sacro Ordine, che sa bene come difendere gli oggetti legati ai divini dalle minacce esterne, e sa proteggersi e proteggere da oggetti legati ad esterni o divinità oscure.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Il Sacro Ordine giura di proteggere ogni oggetto legato alla sfera lucente e di tenerli al sicuro.
I consacrati promettono di non abusare del potere donato dagli oggetti.
Il Sacro Ordine giura di distruggere ogni oggetto legato agli oscuri e di epurarne gli effetti.


L’Ordine dei Custodi/Legione/Mercanti s’impegna a consegnare ogni oggetto di natura divina al sacro Ordine
O di riferirne la locazione in caso di scoperta.

Contratto erboristeria.
Il Sacro Ordine, unico Ordine in grado di divenire esperto erborista,
Chiede
All’ordine della Legione, dei Custodi e dei Mercanti,
Che ogni erba presente ai raduni venga consegnata, in modo gratuito, al Sacro Ordine.

CONSIDERANDO CHE
- Il Sacro Ordine è l’unico Ordine che conosce gli effetti di ogni erba esistente;
- Il Sacro Ordine utilizza le erbe per la cura di ogni membro degli Ordine esistenti
E per lanciare necromanzieutili a distruggere i non morti ed esterni.

PREMETTENDO CHE:
I Consacrati sanno che l’Ordine dei Custodi necessità di erbe per svolgere il compito di alchimisti;
il Sacro Ordine, propone all’ordine dei Custodi,
di dividere, tra i due Ordini,
le erbe trovate ai raduni.
Il Sacro Ordine,
con tale atto non andrà ad intaccare
gli art. 1-2 del Contratto dei Mercanti,
che resteranno gli unici con cui il Sacro Ordine contratterà la vendita e l’acquisizione di oggetti, materiali ect.

Il contratto rimane retroattivo ed è valido anche per i successori dei capi ordine firmatari.


_______________________________________________



A voi, Gloriosa Regina, dono la mia vita, il mio essere e il mio spirito.

Delle grandi Ali sorgeranno tra le fiamme dell'Abisso. Di Luce accecante e purissima illumineranno il cielo. Divampando di eterno furore. Il Fuoco del Drago consumerà il caduto.

Iuro iustitia,
Ego iurando civem,
Iuro animi,
Iuro victoria.

Alto Comandante del Sacro Ordine.
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24/11/2015 13:18

CONTRATTO DELL'ORDINE DEI CUSTODI

tra

Ordine dei Custodi e Ordine dei Mercanti, Ordine della Legione e Sacro Ordine

premesso che

a) l'Ordine dei Custodi è il massimo esperto di Magia Rituale in territorio Elaviano;
b) l'Ordine dei Custodi è il massimo esperto di Alchimia in territorio Elaviano;
c) l'Ordine dei Custodi è il massimo esperto di Magia Arcana in territorio Elaviano.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. PREMESSA E ALLEGATI
Quanto in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. RITUALI
Ogni rituale che si voglia svolgere ad un raduno, conclave e/o qualsivoglia circostanza dovrà essere preventivamente revisionato e approvato dal membro presente più alto in grado dell’Ordine dei Custodi.
Qualora non sia presente alcun membro dei Custodi i richiedenti approvazione hanno la responsabilità civile e penale delle proprie azioni.
Ogni rituale, ai fini della sua validità, è costituito da:
- Circolo rituale
- Richiesta
- Simbologia
- Inizio del rituale
- Apertura del portale
- Infusione del potere
- Chiusura del portale
- Fine del rituale.
La mancanza di uno qualsiasi di questi elementi costitutivi nella richiesta di approvazione così come la mancanza di richiesta di approvazione all'Ordine dei Custodi vieta automaticamente l'esecuzione del rituale.
Nessuno può in alcun modo bloccare od ostacolare lo svolgimento di un rituale approvato dall’Ordine dei Custodi.

3. BENI ALCHEMICI
La produzione e la vendita di tutti i beni alchemici verso l'Ordine dei Mercanti è esclusiva dei membri dell’Ordine dei Custodi.

4. BIBLIOTECHE
Tutte le biblioteche, le stanze private e gli archivi antichi sono sotto la supervisione dell’Ordine dei Custodi. Le informazioni all’interno possono essere vendute dall’Ordine dei Custodi, così come l’accesso all’interno delle stanze.

5. OGGETTI ARCANI
Qualunque oggetto di natura arcana, ritrovato da qualsiasi membro di un Ordine o Clan, deve essere fatto analizzare e controllare alla più alta carica dell’Ordine dei Custodi presente in loco.

6. SANZIONI E PENALI
I trasgressori di uno qualsiasi dei summenzionati articoli verranno denunciati ad un ufficiale della Legione, che si occuperà dell’arresto a norma di legge.

7. CONCLUSIONE E GARANZIA DI SUCCESSIONE
Il presente accordo ha effetto immediato e vale anche per i successori dei Capi Ordine firmatari del contratto.
_______________________________________________
Gazeel Jaerle della Salamandra Nera, Capo Ordine e Primo Ministro dell'Ordine dei Custodi.

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Primo Cancelliere
01/12/2015 14:18

Contratto dell'Ordine dei Mercanti


Editto di Esclusiva compravendita di beni


Con tale contratto, accettato dall'Ordine della Legione, dal Sacro Ordine e dall'Ordine dei Custodi, si sancisce che il diritto di vendita e acquisto su beni materiali e non, del territorio elaviano, è esclusiva unica e improrogabile dei membri della corporazione dei Mercanti.

Art. 1

Ogni membro di altro Ordine, corporazione o clan d'Elavia che voglia vendere uno o più beni materiali ha l'obbligo di considerare come unico cliente l'Ordine dei Mercanti.

Art. 2

Ogni membro di altro Ordine, corporazione o clan d'Elavia che voglia comprare uno o più beni materiali ha l'obbligo di considerare come unico fornitore l'Ordine dei Mercanti.

Art. 3

Ogni transazione di beni materiali deve essere effettuata sotto il contratto redatto e fornito dalla corporazione dei Mercanti e sotto la supervisione della corporazione stessa.

Art. 4

In caso l'Ordine dei Mercanti non sia interessata all'acquisto di uno o più beni, il venditore può comunque effettuare la transazione con terzi sotto la supervisione dell'Ordine dei Mercanti versando una tassa stabilita dal rappresentante dell'Ordine dei Mercanti, mediante un contratto fornito da noi stessi.

Art. 5

Ogni violazione del presente contratto verrà denunciato secondo legge e punito tramite sanzione stabilita dall'Ordine della Legione.

In Accordo con il Sacro Ordine, con l'Ordine della Legione e con l'Ordine della Legione, si aggiungono i seguenti articoli al contratto:

Art. 6

Ogni oggetto di natura divina,deve essere consegnato ed analizzato dal Sacro Ordine.Se ritenuto opportuno ,l'oggetto definito instabile o pericoloso ,sarà tenuto sotto custodia del Sacro Ordine. Se l'oggetto si presenta innocuo, il Sacro Ordine,restituirà indietro l'oggetto divino al proprietario precedente.
Ogni oggetto di natura arcana,deve essere consegnato ed analizzato dall'Ordine Dei Custodi. Se ritenuto opportuno, l'oggetto definito instabile o pericoloso, sarà tenuto sotto custodia e catalogato dall'Ordine Dei Custodi. Se l'oggetto si presenta innocuo, L'Ordine Dei Custodi, restituirà indietro l'oggetto arcano al proprietario precedente.

Art. 7

Ogni erba raccolta dai campi della signoria al momento del raduno in essa, deve essere recapitata al Sacro Ordine come dono e non come atto di vendita. La raccolta illegale di tali erbe sarà catalogata come reato dalla Legione, la quale sottoporrà l'individuo violante tale legge, alla giustizia.

Il presente accordo ha effetto immediato e vale anche per i successori dei Capi Ordine firmatari del contratto.

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Primo Cancelliere dell'Ordine dei Mercanti


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